SUPERBONUS 110%

Il D.L. 34/2020 ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

  • Chi può usufruirne?
    Ne possono usufruire gli Enti Ecclesiastici limitatamente agli interventi effettuati su parti comuni condominiali, se nei condomini oggetto di intervento abbiano la proprietà o detengano a qualsiasi titolo (in questo caso è necessaria l’autorizzazione del proprietario), unità immobiliari. Si precisa che la normativa è recente e che a questo proposito sono state formulate all’Agenzia delle Entrate quesiti sul tema; si è in attesa di chiarimenti.
  • Per quali immobili è possibile usufruire del superbonus 110%?
    L’agevolazione fiscale spetta su parti comuni di edifici su unità immobiliari funzionalmente indipendenti, site all’interno di edifici plurifamigliari, nonché sulle singole unità immobiliari (escluse le categorie catastali A1 e A8 e A9).
  • Quali interventi posso realizzare per avere la detrazione fiscale?
    Gli interventi principali (o trainanti) da effettuare, a livello condominiale, dove l’Ente detiene unità immobiliari sono:
      • interventi di isolamento termico dell’involucro degli edifici (cappotto);
      • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
      • interventi antisismici secondo le regole del sismabonus;

Inoltre, se effettuati in concomitanza degli interventi di cui sopra, rientrano nel superbonus anche i seguenti interventi:

      • interventi di efficientamento energetico;
      • installazione di impianti solari fotovoltaici;
      • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Tra questi è bene ricordare che per accedere al Superbonus devono essere eseguiti gli interventi trainanti che assicurino il miglioramento di due classi energetiche. Quest’ultimo passaggio dovrà essere dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape) prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato con dichiarazione asseverata.

  • Che agevolazioni fiscali sono possibili?
    La detrazione è riconosciuta nella misura del 110% della spesa sostenuta, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
  • Quale documentazione è necessario produrre?
    Per poter usufruire delle detrazioni fiscali Superbonus 110%, è necessario uno studio preliminare di fattibilità tecnica ed economica. Successivamente a questo sono necessari:
      • visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
      • per gli interventi di efficientamento energetico: asseverazione da parte di un tecnico abilitato che consenta di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
      • per gli interventi antisismici: asseverazione da parte dei professionisti incaricati che dimostri l’efficacia degli interventi e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
  • Di quali tecnici mi devo avvalere per realizzare gli interventi?
    Previa richiesta dell’Ordinario diocesano, dove previsto, occorre avvalersi dei seguenti tecnici:
    – Tecnico abilitato dotato di specifica assicurazione RC (per eventuale titolo edilizio, asseverazione conformità della tipologia di intervento effettuato e congruità della spesa);
    – Commercialista (per inserimento detrazioni in dichiarazione dei redditi e/o visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta ed in caso di opzione per sconto in fattura, o cessione credito d’imposta).

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ALTERNATIVE ALLA DETRAZIONE FISCALE

Il decreto n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto che i soggetti che sosterranno, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi sopra elencati possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  1. per un contributo, sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
  2. per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

L’esercizio di una di queste opzioni è da effettuarsi esclusivamente in via telematica.

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