Verifiche sismiche

La valutazione della verifica sismica di un edificio è un atto di straordinaria amministrazione (art. 10) per il quale l’affidamento dell’incarico professionale ad un professionista necessita dell’autorizzazione dell’Ordinario. Tale scelta è stata determinata a motivo della particolarità della tematica. La valutazione delle sicurezza, già prevista dalla OPCM n. 3274/2003 per alcune categorie di edifici (edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per la finalità di protezione civile, edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso), meglio specificate nel decreto del Dipartimento della Protezione Civile del  n. 3685/2003 e nella DGR n.1661/2009 della Regione Emilia Romagna, è attualmente prevista dalle Norme Tecniche per le Costruzioni per alcuni casi previsti dalle norme stesse.

L’Arcidiocesi ha predisposto un disciplinare tipo per questo incarico al fine di condurre le valutazioni della sicurezza in modo quanto più possibile omogeneo per tutti gli edifici degli enti ecclesiastici sottoposti alla sua tutela. Qualora ci si trovi nelle condizioni di dover effettuare la valutazione della sicurezza  di un edificio, si richiede di contattare l’ufficio amministrativo e beni culturali alla e-mail direttore.amministrativo.bc@chiesadibologna.it . L’ufficio concorderà con il professionista e l’ente il disciplinare d’incarico e fornirà il supporto necessario.

Si fa presente che il tema è complesso e delicato, non solo per quel che comporta effettuare una valutazione della sicurezza (indagini materiche, sondaggi ecc.) ma anche per le conseguenze degli esiti della verifica stessa, che in casi estremi potrebbero portare all’interdizione all’uso o al declassamento dell’edificio. In linea generale la valutazione delle sicurezza deve essere effettuata su alcuni edifici a motivo della loro destinazione d’uso (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scuole di ogni ordine e grado, cinema teatri e sale convegni con capienza superiore alle 100 persone, residenze socio assistenziali e case di riposo), in altri casi deve essere effettuata quando ricorra anche una sola delle condizioni previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, indipendentemente dalla destinazione d’uso (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cambio di destinazione d’uso, sanatorie di parti strutturali). 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
condividi su