Acquisto e alienazione di beni

Acquisto di beni immobili e mobili

L’acquisto a titolo oneroso di un bene immobile oppure di un bene mobile che necessita di registrazione, è un atto di straordinaria amministrazione (artt. 5 e 6 degli Atti di straordinaria amministrazione). Deve essere compiuto solo se rappresenta una vera necessità per l’ente ecclesiastico, al fine di poter compiere la sua missione. Per questo motivo è opportuno che il legale rappresentante, una volta ascoltato il C.P.A.E. o il consiglio amministrativo dell’ente, abbia avuto un primo parere positivo dall’Ordinario diocesano riguardo l’avvio della pratica.

 


Alienazione di beni immobili

L’alienazione di un bene immobile è un atto che necessita, per essere valido, del Decreto canonico (can. 1291). L’iter è disciplinato da norme differenti a seconda della natura e del valore del bene. Il legale rappresentante dell’ente proprietario che intende alienare un bene, dovrà valutarne la vera necessità con l’Ordinario diocesano, previo ascolto del proprio C.P.A.E. o del consiglio amministrativo del’ente; in quanto deve trattarsi di una oggettiva necessità. Una volta avuto un primo parere positivo dall’Ordinario diocesano sull’opportunità della richiesta, si potrà contattare l’ufficio amministrativo e beni culturali, al fine di concordare la documentazione e i necessari passaggi canonici e civili.


Alienazione di beni immobili tutelati o ex voto

L’alienazione di un bene mobile è sottoposta all’Ordinario diocesano unicamente nel caso di beni mobili tutelati o di ex voto (can. 1292 § 2). Si tratta di una eventualità estremamente rara che prevede un iter particolare; pertanto in caso si presentasse questa necessità, una volta avuto un previo parere positivo dall’Ordinario diocesano relativo all’opportunità dell’alienazione, si contatti l’ufficio amministrativo e beni culturali, al fine di concordare la documentazione e i necessari passaggi canonici e civili. Resta inteso che in base al can. 1190 §1, è assolutamente illecito vendere le sacre reliquie.

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