Alienazione di beni immobili

L’alienazione di un bene immobile è disciplinata da norme differenti a seconda della natura propria del bene e del valore dello stesso. Dopo aver avuto il parere positivo ad intraprendere la pratica di alienazione da parte dell’Ordinario diocesano, affinché l’ufficio amministrativo e beni culturali, possa predisporre il giusto iter e le necessarie valutazioni tecnico-amministrative, occorre che l’ente ecclesiastico fornisca un’adeguata documentazione. Si ricorda che, senza essere in possesso del Decreto canonico, l’alienazione risulterà nulla anche civilmente con tutte le conseguenze civili del caso.

E’ importante concordare un appuntamento con il direttore dell’ufficio.

La prima cosa da stabilire è se un bene è tutelato o non tutelato. Nel caso di un immobile che abbia più di 70 anni, di cui l’autore non è più vivente, è necessario effettuare la verifica d’interesse culturale relativamente a tutto il complesso in cui è ubicato il bene. La verifica d’interesse culturale, soprattutto se richiesta ai fini dell’alienazione, è bene prepararla assieme al nostro ufficio per un adeguato confronto che aiuti a produrre una puntuale documentazione, al fine di evitare possibili sospensioni della pratica da parte del MiBAC.

Una volta avuta certezza della sussistenza o meno del vincolo di tutela, si potrà identificare il giusto percorso per l’alienazione che sarà elaborato considerando sia l’esistenza del vincolo, che il valore economico del bene.

Se sussiste il vincolo, allora sarà necessaria l’autorizzazione all’alienazione da parte del MiBAC, del consiglio diocesano affari economici, del collegio dei consultori e della Santa Sede. Senza questi preventivi pareri positivi, l’Ordinario diocesano non potrà rilasciare il Decreto canonico per la vendita, necessario per l’atto notarile.

Se non sussiste il vincolo sarà il valore del bene a determinare eventuali passaggi canonici prima del rilascio del decreto: per importi superiori a € 250.000,00 e fino a € 999.999,00 sono necessari anche i pareri positivi del consiglio diocesano affari economici e del collegio dei consultori; per importi superiori a
€ 1.000.000,00 occorre anche il rescritto della Santa Sede.

In caso di vendita di un luogo di culto, occorrerà anche il parere del consiglio presbiterale e, di norma, la vendita potrà essere effettuata solo dopo un Decreto dell’Arcivescovo che determina la riduzione a luogo profano dell’edificio.

La documentazione essenziale che comunque verrà richiesta è, di norma, la seguente:

  • visure catastali
  • planimetria
  • perizia tecnico estimativa da richiedersi solo a professionisti (in caso di un valore prossimo o superiore a € 1.000.000,00 verranno richieste almeno due perizie)
  • documentazione fotografica di sintesi
  • relazione tecnica integrata a firma professionista abilitato
  • certificazione energetica
  • decreto di vincolo (solo se il bene è tutelato)
  • autorizzazione alla vendita da parte del MiBAC (solo se il bene è tutelato)

L’eventuale autorizzazione ad un preliminare di vendita non è una prassi di norma concessa, per questo motivo è opportuno preventivamente concordarlo con l’ufficio amministrativo e beni culturali, tenendo conto che la documentazione sopra indicata verrà comunque richiesta prima della sottoscrizione di un preliminare.

Il Decreto canonico sarà consegnato all’ente ecclesiastico solo dopo la consegna della documentazione richiesta, effettuati eventuali necessari passaggi canonici – dove necessari(consiglio diocesano affari economici, collegio dei consultori e Santa Sede); e il ricevimento della minuta dell’atto notarile, o scrittura privata dell’eventuale preliminare, da fare arrivare all’ufficio amministrativo e beni culturali almeno venti giorni prima dell’ipotetica data di rogito.

La documentazione andrà inviata a federica.trombacco@chiesadibologna.it

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