Dove vi è la necessità di dare un immobile a terzi, l’ente ecclesiastico è tenuto ad avere il previo consenso dell’Ordinario. E’ importate che l’immobile che si cede a terzi sia in regola con gli aspetti urbanistici, catastali e impiantistici. Inoltre, per le sole locazioni, è obbligatoria la certificazione energetica. E’ importante che le certificazioni degli impianti siano state depositate e protocollate nel comune dov’è ubicato il bene. In questo modo si potranno citare solo i protocolli nel testo del contratto. Inoltre nel contratto è opportuno sia citata una tabella di riferimento, con validità legale, che espliciti con chiarezza le competenze di spesa.
Gli immobili presenti nell’area parrocchiale, dati a terzi, sono immobili per i quali è dovuta l’imposta municipale per gli immobili (IMU) come nel caso di proprietà non ubicate nell’area parrocchiale, per i quali l’imposta municipale per gli immobili è sempre dovuta.
Si può essere esenti solo se l’immobile è concesso in comodato e il comodante possiede i requisiti previsti dal TUR per i quali può essere concessa l’esenzione per i fini dell’ente/istituzione comodante. Per quest’ultima ipotesi è sempre necessario un confronto con il commercialista dell’ente ecclesiastico.
Rimane inteso che la cessione a terzi di un immobile è possibile solo attraverso un contratto e a condizione che la parrocchia o l’ente non abbiano necessità di utilizzare questi beni per fini pastorali.