L’ordinamento canonico stabilisce che gli atti che eccedono i limiti e le modalità dell’amministrazione ordinaria possono essere validamente posti dagli enti ecclesiastici, comprese le parrocchie, solo dopo avere ottenuto l’autorizzazione scritta dell’autorità ecclesiastica competente. In forza dell’art. 7, comma 5 dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense (Cfr. Legge 121/85) e dell’art. 18 della Legge 222/85, i controlli canonici hanno rilevanza anche per la validità e l’efficacia degli atti nell’ordinamento civile. Affinchè la parrocchia possa procedere correttamente in questo ambito e’ necessario identificare con precisione quali siano gli atti di straordinaria amministrazione e quale sia il soggetto competente ad autorizzarli.
Gli atti di straordinaria amministrazione sono definiti dal Codice di Diritto Canonico, integrato dalle delibere CEI e dal Decreto del Vescovo diocesano emesso a norma del can. 1281, § 2. In data 15 Novembre 2012 il Cardinale Arcivescovo ha firmato il nuovo Decreto di Determinazione degli Atti di straordinaria amministrazione per gli enti ecclesiastici soggetti all’Autorità dell’Arcivescovo di Bologna, entrati in vigore dal 1 Gennaio 2013.
INOLTRE SI PRECISA CHE: ai sensi dei Canoni 1291 e 1292 devono essere autorizzati dal Vescovo, con il consenso del consiglio diocesano degli affari economici e del collegio dei consultori, gli atti di alienazione di beni che costituiscono il patrimonio stabile (IMA, n. 53) e il cui valore sia superiore alla somma minima determinata dalla CEI (Delibera n. 20), nonchè qualsiasi atto che possa peggiorare lo stato patrimoniale della parrocchia (can. 1295). La Delibera CEI n. 20, aggiornata il 27 marzo 1999, fissa rispettivamente fino a € 250.000,00 l’importo per l’autorizzazione personale del Vescovo; da € 250.000,00 a € 1.000.000,00 l’autorizzazione richiede anche l’assenso dei consigli diocesani; oltre € 1.000.000 occorre anche in Rescritto della Santa Sede. Il canone 1281 precisa che è necessario il permesso scritto dell’Ordinario diocesano per gli atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell’amministrazione ordinaria, la cui determinazione spetta al Vescovo, udito il CDAE (can. 1281 § 2). La sanzione di invalidità prevista dal citato canone 1281 ha efficacia anche nell’ordinamento civile, in forza della Legge 121 del 25 Marzo 1985 che recita all’art. 7 comma 5: “L’amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono pero soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche”; ed in forza della Legge 20 maggio 1985, n. 222 che all’art. 18 dispone: “ai fini dell’invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l’omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche”.