Le locazioni riguardano stabili (es: appartamenti, palazzi, capannoni, garage, ecc.) ceduti all’utilizzo di terzi attraverso un contratto che preveda un corrispettivo, a patto che la parrocchia o l’ente non ne abbia necessità per fini pastorali. La rendita di questo affitto potrà rappresentare un supporto economico alle attività pastorali dell’ente ecclesiastico.
Una volta avuto il parere positivo dell’Ordinario a procedere si verifichi il possesso dei requisiti precisati qui sopra: regolarità urbanistica, categoria catastale, certificazione degli impianti protocollata, certificazione energetica (per le sole locazioni); si prepari il contratto e prima della firma delle parti, si consegni copia all’ufficio. Il contratto potrà essere consegnato in formato doc. per mail: federica.trombacco@chiesadibologna.it
Fatte le dovute verifiche, l’ufficio consegnerà all’Ente ecclesiastico tre copie firmate dall’Ordinario che, solo allora, potranno essere firmate dalle parti. Successivamente dovrà essere consegnata all’ufficio, anche per e-mail, copia del contratto firmato e della registrazione.
Qui trovate alcune bozze di modelli contrattuali predisposti dall’Ufficio:
- Bozza di contratto di locazione a canone libero
- Bozza di contratto di locazione a canone concordato
- Bozza di contratto di locazione transitorio a canone concordato ( può essere stipulato solo in presenza di comprovate particolari situazioni in capo al locatore (es. necessità personale, ecc.) o dell’inquilino (es. contratto di lavoro a tempo determinato). La durata massima può essere di 18 mesi non rinnovabili, a canone concordato).
- Bozza di contratto per studenti a canone concordato
- Bozza di contratto per posti auto
- Bozza di contratto per usi differenti dall’abitativo (In preparazione)
Gli immobili dichiarati di interesse storico-artistico e quelli appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (di edilizia residenziale pubblica o locati per finalità turistiche), sono soggetti esclusivamente a quanto dettato dal codice civile: quest’ultimo in tema di durata stabilisce un termine massimo per il contratto di locazione, che non può avere durata superiore a 30 anni (art. 1573 c.c.), mentre non contempla alcun termine minimo. Se l’immobile è dichiarato di interesse storico-artistico la proprietà deve comunicare al MiBAC che lo stabile è stato dato in affitto attraverso una dichiarazione.