I progetti che riguardano le parti strutturali degli edifici si classificano, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, in:
- interventi di riparazione o locali;
- interventi di miglioramento sismico;
- interventi di adeguamento sismico.
Molti degli edifici di proprietà di enti ecclesiastici, tutelati o non, sono anche edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (D.G.R. 1661/2009), ovvero edifici particolarmente “importanti” per le funzioni che ospitano (es. chiese, scuole, teatri, case di riposo, ecc…). I progetti che riguardano le parti strutturali di tali edifici hanno delle specificità rispetto a quelli “ordinari”. In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- sono soggetti a preventiva autorizzazione sismica (e non semplice deposito) indipendentemente dal tipo di intervento strutturale (di riparazione o locale, di miglioramento o di adeguamento);
- anche nel caso ci si limiti a interventi di riparazione o locali è necessario effettuare la valutazione della sicurezza globale dell’edificio.
I progetti che riguardano le parti strutturali di edifici tutelati, anche ordinari, hanno delle specificità rispetto a quelli non tutelati. In particolare:
- devono essere redatti secondo le Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, e non solo secondo le Norme tecniche per le Costruzioni;
- ai sensi dell’art.4 del D.lgs.42/2004 è in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di miglioramento effettuando la relativa valutazione della sicurezza.
Nel caso di edifici che ricadono tra quelli che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso e sono al contempo tutelati, il progetto di interventi strutturali su tali edifici presenterà le specificità derivanti da entrambe le caratteristiche.