Comodato

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna una cosa mobile o immobile ad altra parte, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è  gratuito (Art. 1803 Cod. Civile). Il contratto deve contenere le motivazioni per le quali si cede l’immobile a titolo gratuito, ovvero le ragioni che portano la proprietà a concedere a terzi un bene senza una rendita (es: la condivisione dei fini dell’associazione alla quale si concede il bene).
Il bene può essere concesso a tempo indeterminato o a scadenza concordata. Il comodatario (chi riceve beni in comodato) è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può concedere ad un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante (chi dà beni in comodato). Il comodante può richiedere il solo rimborso spese delle utenze e/o servizi comuni, dopo presentazione di giustificativi di spesa. E’ comunque possibile definire in contratto il rimborso spese in modo forfettario, stabilite con un giusto e dimostrato parametro proporzionale delle utenze comuni.

Una volta avuto il parere positivo dell’Ordinario a procedere si verifichi il possesso dei requisiti precisati qui sopra: regolarità urbanistica, categoria catastale, certificazione degli impianti protocollata; si prepari il contratto e prima della firma delle parti, si consegni copia all’ufficio. Il contratto potrà essere consegnato in formato doc. per mail: federica.trombacco@chiesadibologna.it

Fatte le dovute verifiche, l’ufficio consegnerà all’Ente ecclesiastico tre copie firmate dall’Ordinario che, solo allora, potranno essere firmate dalle parti.
All’ufficio amministrativo e beni culturali dovrà essere consegnata, anche per e-mail, copia del contratto firmato.

Qui trovate la bozza del modello contrattuale predisposto dall’Ufficio, a favore di associazioni:

Se l’immobile è dichiarato di interesse storico-artistico la proprietà deve comunicare al MiBAC che lo stabile è stato dato in affitto attraverso una dichiarazione.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
condividi su