BONUS FACCIATE

La Legge 160/2019 ha introdotto un’agevolazione fiscale nel caso di interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali, che guardano sul suolo pubblico. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

  • Chi può usufruirne?
    Ne possono usufruire anche gli Enti ecclesiastici, sia nel caso siano proprietari dell’edificio, sia che detengano l’immobile a qualsiasi altro titolo (comodato, locazione).
  • Per quali immobili è possibile usufruire del bonus facciate?
    Tutti gli edifici esistenti, per le spese relative a interventi finalizzati al recupero, o restauro della facciata esterna di tutti gli edifici cielo terra, parti di essi, o su singole unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali, che guardano sul suolo pubblico.
    Condizione necessaria è che gli immobili si trovino nelle zone A o B indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968 e più precisamente negli agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi oppure nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate o a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
  • Quali interventi posso realizzare per avere la detrazione fiscale?
    Il bonus facciate è ammesso per gli interventi sull’involucro esterno visibile dal suolo pubblico dell’edificio, sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile; non è ammesso per interventi sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dal suolo ad uso pubblico (cavedi, chiostrine) e, anche, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile, o realizzati mediante demolizione e ricostruzione.
  • Che agevolazioni fiscali sono possibili?
    La detrazione è pari al 90% della spesa sostenuta e va ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Non sono previsti limiti di spesa, né un limite massimo di detrazione. 
  • Quale documentazione è necessario produrre?
    Per poter usufruire della detrazione occorre presentare i titoli edilizi necessari a seconda della tipologia di intervento, effettuare il pagamento delle fatture mediante un’apposita tipologia di bonifico denominata “Bonifico agevolazioni fiscali” con riferimento alla normativa; presentare, entro 90 giorni dalla data di fine lavori, apposita attestazione all’ENEA.
    Nel caso di interventi che siano riconducibili anche al risparmio energetico, è necessaria produrre l’asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi la corrispondenza degli interventi eseguiti ai requisiti tecnici richiesti e l’Attestato di Prestazione Energetica.
  • Di quali tecnici mi devo avvalere per realizzare gli interventi?
    Previa richiesta dell’Ordinario diocesano, dove previsto, occorre avvalersi dei seguenti tecnici:
    – Tecnico abilitato (per eventuale titolo edilizio, asseverazione conformità della tipologia di intervento effettuato, comunicazione finale all’ENEA);
    – Commercialista (per inserimento detrazioni in dichiarazione dei redditi e/o visto di conformità in caso di opzione per sconto in fattura, o cessione credito d’imposta);
    – Amministratore condominiale (per verbale assemblea di approvazione esecuzione dei lavori e riparto spese ai condomini).
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